STATUTO
dell’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale
Ente del Terzo Settore
(E.N.T.D. E.T.S.)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita, ex art. 35 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, successive modifiche e/o integrazioni, un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale Associazione di Promozione Sociale”, in breve indicata anche come “E.N.T.D. APS” e, all’interno del presente Statuto, anche “Associazione” o “Ente”.
L’associazione è a-partitica, a-sindacale ed a-confessionale, a carattere volontario e senza scopo di lucro.
L’Associazione ha sede legale in Napoli, Via Caravaggio n. 126.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal successivo ART. 14 del presente Statuto.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento alle attività di interesse generale indicate nel Codice del Terzo Settore e più precisamente:
i. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
ii. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
iii. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
iv. g) formazione universitaria e post-universitaria;
v. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
vi. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
vii. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
viii. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
ix. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
x. p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
xi. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
xii. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sono:
A. Promuovere la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza scuola lavoro, la tutela della disabilità e prevenire l’abbandono scolastico, prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
B. Sensibilizzare e diffondere i principi e le tecniche professionali di Management nella comunità economica e imprenditoriale, presso organizzazioni pubbliche o private, incluse ma non limitate ad aziende, Enti pubblici, Università, scuole e associazioni professionali.
C. Supportare la figura, il ruolo e le competenze del Manager predisponendo eventi, scambi di esperienze ed iniziative basati sulle necessità locali, che ne accrescano la professionalità e l’efficacia operativa.
D. Promuovere, sostenere, definire ed erogare attività e percorsi formativi che rafforzino le competenze professionali in tutte le discipline propedeutiche alla semplificazione dell’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e ne sostengano il processo di qualificazione nel rispetto dei programmi di certificazione propri dell’Osservatorio Imprenditoriale della Trasformazione Digitale o di Enti Terzi.
E. Promuovere, sostenere, definire ed erogare attività e percorsi formativi ed eventi che rafforzino attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ed editoriali.
F. Erogare servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.
G. Attivare la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, nonché promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, inclusi i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.
H. Favorire attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
I. Riqualificare i beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, di rappresentanza, funzionale e programmatico, ivi compreso quello patrimoniale ed organizzativo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione opera nel territorio della Repubblica Italiana, nel territorio dell’Unione Europea e a livello internazionale, nel rispetto delle rispettive normative.
ART. 6
(Categorie di Associati)
Gli associati si distinguono in:
– associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione;
– associati sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
– associati sostenitori sono le persone e gli enti che versano una quota annua pari ad almeno il triplo di quella annuale di iscrizione stabilita per gli associati;
– associati onorari sono quelli dichiarati tali dall’Organo di Amministrazione per particolari meriti nei confronti dell’Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverare tra i propri associati.
Rientrano, altresì, coloro che abbiano superato determinate prove teorico/pratiche predisposte dall’Associazione.
ART. 7
(Ammissione)
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni, gli Enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Chi chiede di aderire all’Associazione deve condividere i principi e le finalità, accettare le regole del presente Statuto e partecipare alle attività dell’Associazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero con la propria opera, le proprie competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ossia sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale ex art. 35 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, successive modifiche e/o integrazioni. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
– presentare domanda scritta, sulla quale decide l’Organo di Amministrazione a maggioranza;
– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti adottati dall’Associazione;
– dichiarare di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso di cui è a conoscenza.
La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
La mancata ammissione deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda.
L’aspirante associato può, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata ammissione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea nella prima convocazione utile.
In caso di ammissione da parte dell’Organo di Amministrazione, l’aspirante associato, per perfezionare l’adesione all’Associazione, dovrà produrre l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota associativa annuale.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso ed i casi di perdita dello status di associato.
La qualità di associato non è trasmissibile.
ART. 8
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
• osservare le disposizioni statutarie, i regolamenti adottati e le delibere assunte dagli organi sociali;
• collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
• astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
• pagare la quota associativa con le modalità e nei termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato mediante invio di comunicazione all’indirizzo mail risultante dal libro degli associati. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Gli associati che si siano dimessi o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
ART. 11
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea
• l’Organo di amministrazione
• il Presidente
• Organo di controllo, al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017
• Organo di revisione legale dei conti, al superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del DLgs. 117/2017.
ART. 12
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l’organo sovrano.
Ciascun associato, in regola con le quote associative, ha diritto ad un voto.
Non è ammessa la delega per rappresentare un associato e per l’esercizio del diritto di voto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione deve avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati, in regola con il versamento della quota sociale o quando la maggioranza dell’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Le assemblee possono svolgersi anche in web conference su piattaforma che consenta:
– al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti mediante utilizzo di webcam;
– al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
– a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
Le deliberazioni adottate validamente dalla Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
I soci non possono partecipare alla votazione su questioni in cui vi sia un conflitto d’interessi.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni purché siano all’uopo autorizzati per iscritto dall’Associazione e/o da un socio fondatore e/o da un membro dell’Organo di Amministrazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
1. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sulle istanze relative al mancato accoglimento della domanda di ammissione ad associato;
6. delibera i provvedimenti di esclusione degli associati;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri dell’Organo di Amministrazione o 1/10 degli associati aventi diritto al voto ne ravvisino l’opportunità. Il Presidente provvederà alla convocazione entro i 15 giorni successivi alla richiesta con l’indicazione di una data compresa tra i successivi 20 e 30 giorni.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria delibera:
1. le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
2. lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’assemblea straordinaria per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà un Collegio di 3 (tre) Liquidatori.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’Organo di Amministrazione è l’organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea.
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche dell’Associazione e sono rieleggibili.
L’Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente ed un Segretario.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti dell’Organo di Amministrazione vengano a mancare, l’Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Organo di Amministrazione.
L’Organo di Amministrazione decade prima della fine del mandato quando l’assemblea non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione entro il termine massimo di 3 mesi dal giorno in cui si è verificata la causa di decadenza.
I componenti dell’Organo di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni dell’Organo di Amministrazione, sono considerati decaduti.
L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano.
L’Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammessa la delega per rappresentare un componente dell’Organo di Amministrazione e per l’esercizio del diritto di voto.
Delle riunioni dell’Organo di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell’associazione e portato a conoscenza dei componenti dell’Organo di Amministrazione con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali delle riunioni dell’Organo di Amministrazione sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
1. attua le deliberazioni dell’Assemblea;
2. redige il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
3. predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
4. delibera in ordine al contenuto di convenzioni e contratti;
5. cura la tenuta dei libri dell’Associazione;
6. cura ed è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore);
7. delibera sull’ammissione degli associati;
8. propone all’Assemblea l’esclusione degli associati;
9. predispone, adotta e modifica i regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione;
10. determina il valore della quota annuale associativa;
11. delibera sulla disciplina dei rapporti di lavoro con dipendenti, collaboratori e professionisti esterni;
12. ratifica o meno i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
13. redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
14. elabora e delibera progetti finalizzati a finanziamenti pubblici e privati;
15. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
16. nomina al proprio interno il Vice Presidente ed il Segretario;
17. pronuncia la decadenza del componente dell’Organo di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
18. delibera su ogni altra materia non attribuita dal presente Statuto ad altri Organi dell’Associazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
Dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’Organo di Amministrazione.
Ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea dell’Associazione nonché l’Organo di Amministrazione, coordinandone i lavori, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione, coordina le attività dell’Associazione e riferisce all’Organo di Amministrazione in merito all’attività compiuta.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con possibilità di delega nei limiti dell’atto di conferimento.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell’Organo di Amministrazione e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice Presidente più anziano e in caso di assenza o impedimento anche di questi, al secondo Vice Presidente.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 18BIS
(Comitato di Presidenza)
È un comitato con funzione consultiva.
Composto da membri nominati dal Presidente che durano in carica 2 (due) anni ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito.
In caso di temporaneo conflitto di interessi in capo ad uno o più componenti del Comitato di Presidenza, i membri saranno temporaneamente sostituiti da componenti supplenti nominati dal Presidente.
Il Comitato di Presidenza è convocato senza formalità dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario ed ha la funzione di esprimere pareri e fornire consulenza su tutte le questioni che riguardano l’attività dell’Associazione.
ART. 18TER
(Comitato Direttivo)
È un comitato con funzione consultiva.
Composto da membri nominati dall’Organo di Amministrazione che durano in carica un anno.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito.
Il Comitato Direttivo è convocato senza formalità dall’Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo reputi necessario ed ha la funzione di esprimere pareri e fornire consulenza su tutte le questioni che riguardano le iniziative e la politica associativa.
ART. 18QUATER
(Comitato Etico)
È un comitato con funzione consultiva.
Composto da membri di indiscussa professionalità ed integrità morale, nominati dal Presidente che durano in carica 2 anni.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito.
In caso di temporaneo conflitto di interessi in capo ad uno o più componenti del Comitato Etico, i membri saranno temporaneamente sostituiti da componenti supplenti nominati dal Presidente.
Il Comitato Etico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, nonché quando:
1) viene fatta richiesta da almeno 1/5 degli associati, dai Team di Progetto, dai Team di Processo, che necessitano di una valutazione delle dimensioni etiche di un progetto di ricerca, sviluppo e relativo impatto dei deliverables;
2) per procedure di indagine sulla eventuale cattiva condotta degli associati, partners ed interlocutori in genere;
3) per coadiuvare il Consiglio di Controllo e il Comitato di Presidenza nelle decisioni che possono essere necessarie in relazione all’accettazione di fondi da parte di particolari sponsor della ricerca, contributors, fondi per lo sviluppo, comunità europea, grants internazionali.
Alle riunioni del Comitato Etico partecipa il Presidente che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente ed il Segretario.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario ed i verbali, riportati nell’apposito libro-verbali, sono conservati presso la sede dell’associazione e portati a conoscenza dei componenti del Comitato con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali sono altresì accessibili a tutti gli associati.
Il Comitato Etico è chiamato ad esprimere un parere su questioni che vengono sottoposte alla sua attenzione da parte del Presidente e che riguardano:
1. le questioni relative all’etica nella ricerca e sviluppo di progetti;
2. le questioni relative all’etica nei rapporti di collaborazione con soggetti terzi;
3. le questioni relative all’etica nei rapporti con gli associati.
ART. 18QUINQUIES
(Comitato Tecnico)
È un comitato con funzione consultiva.
Composto da membri nominati dal Presidente che durano in carica 1 anno.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito.
Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.
Alle riunioni del Comitato Tecnico partecipa il Presidente che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente ed il Segretario.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario ed i verbali, riportati nell’apposito libro-verbali, sono conservati presso la sede dell’associazione e portati a conoscenza dei componenti del Comitato con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali sono altresì accessibili a tutti gli associati.
Il Comitato Tecnico è chiamato ad esprimere un parere su questioni che vengono sottoposte alla sua attenzione da parte del Presidente e che riguardano:
1. l’esecuzione delle attività associative;
2. progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti pubblici e privati.
ART. 18SEXSIES
(Comitato Scientifico)
È un comitato con funzione consultiva.
Composto da membri nominati dal Presidente che durano in carica 1 anno.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito.
Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente ed il Segretario.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario ed i verbali, riportati nell’apposito libro-verbali, sono conservati presso la sede dell’associazione e portati a conoscenza dei componenti del Comitato con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali sono altresì accessibili a tutti gli associati.
Il Comitato Scientifico è chiamato ad esprimere un parere su questioni che vengono sottoposte alla sua attenzione da parte del Presidente e che riguardano:
1. temi di ricerca da sviluppare in collaborazione o meno con il mondo scientifico ed accademico, privato e pubblico;
2. lo sviluppo e l’implementazione delle attività dell’Associazione.
ART. 18SEPTIES
(Consiglio di Controllo)
Composto da 3 membri nominati dall’Organo di Amministrazione che durano in carica 22 mesi.
L’incarico viene conferito a titolo gratuito.
Il Consiglio di Controllo nomina tra i suoi componenti un Presidente che lo convoca ogni qualvolta ritenuto opportuno o necessario, lo presiede e redige i verbali delle riunioni.
I verbali sono accessibili a tutti gli associati.
Il Consiglio di Controllo, ricevute copie degli atti posti in essere dall’Associazione, è chiamato a svolgere funzioni di controllo di legittimità sugli atti stessi, vigilando sulla correttezza dell’attività svolta.
ART. 18OCTIES
(Segretario)
Il Segretario, nominato dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, resta in carica quanto l’Organo di Amministrazione medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea, dell’Organo di Amministrazione e dei Comitati e di conservare i libri dei verbali.
Al Segretario è demandata la cura dei rapporti con ditte e professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull’Associazione.
ART. 19
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri:
a) il libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e degli altri organi dell’Associazione, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono, qualora istituiti;
e) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
f) il libro dei verbali del Comitato di Presidenza, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
g) il libro dei verbali del Comitato Direttivo, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
h) il libro dei verbali del Comitato Etico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
i) il libro dei verbali del Comitato Tecnico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
l) il libro dei verbali del Comitato Scientifico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
m) il libro dei verbali del Consiglio di Controllo, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri dell’Associazione tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di Amministrazione.
ART. 20
(Risorse economiche)
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
– quote associative annuali;
– contributi pubblici e privati;
– rendite derivanti dal patrimonio;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi/corrispettivi derivanti da convenzioni o contratti;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 21
(Il patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
• da beni immobili, mobili registrati e mobili che l’associazione acquisterà a titolo oneroso o che acquisterà a titolo gratuito a seguito di lasciti e donazioni;
• da contributi, finanziamenti, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio di esercizio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, successive modifiche e/o integrazioni e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 29
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
Ultimata la procedura di liquidazione secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma transitoria)
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.


